(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia al Supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate 1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.150.429.104,66 euro, suddivisi in ragione di 7.315.386.327,91 euro per l'anno 2022, di 6.598.572.197,33 euro per l'anno 2023 e di 6.236.470.579,42 euro per l'anno 2024, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1 e A2, di cui ai commi 2 e 3 e dalla Tabella A4, di cui ai commi 7 e 8. 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali. 3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate. 4. Ai sensi di cui all' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, e' applicata la somma di 17.996.654,87 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2021 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A3 di cui al comma 5. 5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A3. 6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a ridurre di 731.599,80 euro l'importo di cui all' articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), relativo al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui. 7. In relazione a quanto disposto dal comma 6, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti all' articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 26/2020 sono ridotti di 731.599,80 euro per l'anno 2022, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A4. 8. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 gli importi previsti all' articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), e all' articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 26/2020 , come modificato dal comma 7, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A4.