(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia al Supplemento ordinario n. 47 del 31  dicembre
                                2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate 
 
  1. L'ammontare delle previsioni di  entrata  resta  determinato  in
complessivi  20.150.429.104,66  euro,   suddivisi   in   ragione   di
7.315.386.327,91 euro per l'anno 2022, di 6.598.572.197,33  euro  per
l'anno 2023  e  di  6.236.470.579,42  euro  per  l'anno  2024,  avuto
riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1 e A2,  di  cui  ai
commi 2 e 3 e dalla Tabella A4, di cui ai commi 7 e 8. 
  2. Ai sensi dell'articolo 4, comma  3,  della  legge  regionale  10
novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in  materia  di  programmazione  e
contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte
le variazioni relative ai Titoli e  alle  Tipologie  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio per gli anni  2022-2024  di  cui
all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali. 
  3. Ai sensi dell'articolo 4, comma  3,  della  legge  regionale  n.
26/2015 sono  disposte  le  variazioni  relative  ai  Titoli  e  alle
Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli
anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione
di assegnazioni vincolate. 
  4. Ai  sensi  di  cui  all'  articolo  42,  comma  8,  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  118  (Disposizioni  in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in  esito  alle  verifiche
operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in  ordine
alla    relativa    sussistenza    dei    presupposti    di    natura
giuridico-contabile, e' applicata  la  somma  di  17.996.654,87  euro
quale quota  del  risultato  di  amministrazione  presunto  vincolato
dell'esercizio 2021 a valere sulle autorizzazioni  di  spesa  di  cui
alla Tabella A3 di cui al comma 5. 
  5. Ai sensi dell'articolo 4,  comma  3,  della  legge  regionale n.
26/2015,  sono  disposte  le  variazioni  relative   alle   Missioni,
Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A3. 
  6.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a   ridurre   di
731.599,80 euro l'importo di cui all'  articolo  1,  comma  8,  della
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di  stabilita'  2021),
relativo al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di
mutui. 
  7. In relazione a quanto disposto  dal  comma  6,  nello  stato  di
previsione dell'entrata e della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2022-2024, gli importi previsti all' articolo 1, comma 9, della legge
regionale n. 26/2020 sono ridotti di 731.599,80 euro per l'anno 2022,
avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie  e
alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli  dello  stato  di  previsione
dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui
all'allegata Tabella A4. 
  8. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  iscrivere  nello
stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio  per  gli
anni 2022-2024 gli importi previsti all' articolo 1, comma  4,  della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), e
all' articolo 1, comma 9, della legge  regionale n.  26/2020  ,  come
modificato dal comma 7, avuto riguardo alle  variazioni  relative  ai
Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai  Programmi  e  ai  Titoli
dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per
gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A4.